Cosa rischi davvero se usi l'AI senza uno scudo sui dati.
Le scadenze dell'AI Act, le sanzioni che sono già operative e i tre regimi che si sommano. Poi sette cose concrete da fare, in ordine.
Il 2 agosto 2026 è passato, e nella maggior parte degli studi non è successo niente.
Non è una buona notizia. È il segnale che una scadenza è stata letta come un adempimento formale, quando invece cambia il modo in cui si risponde a una domanda molto concreta: dove sono finiti i dati del mio cliente?
Vale la pena mettere in fila i fatti, perché in queste settimane ho letto molta confusione — in entrambe le direzioni. C'è chi racconta multe da 35 milioni per chiunque apra ChatGPT, e chi ha concluso che, visto il rinvio delle regole sull'alto rischio, si può rimandare tutto al 2027.
Nessuna delle due letture regge.
Che cosa è cambiato, e che cosa no
L'AI Act — il Regolamento (UE) 2024/1689 — è entrato in vigore in blocco il 1° agosto 2024, ma si applica a scaglioni.
Già applicabili da tempo:
- Dal 2 febbraio 2025: i divieti sulle pratiche vietate (art. 5) e l'obbligo in materia di alfabetizzazione sull'IA (art. 4). Quest'ultimo riguarda chiunque usi sistemi di IA nella propria organizzazione, a prescindere dal livello di rischio. Sì: anche lo studio di tre persone che usa un assistente generativo per le bozze.
- Dal 2 agosto 2025: gli obblighi per i modelli per finalità generali (GPAI), la governance nazionale e — questo è il punto — il regime sanzionatorio dell'articolo 99.
Novità di poche settimane fa: il 27 luglio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2026/1744, l'AI Omnibus, che semplifica e in più punti riscrive l'AI Act. Ha spostato in avanti le regole sui sistemi ad alto rischio: quelli dell'Allegato III passano al 2 dicembre 2027, quelli incorporati in prodotti già regolamentati al 2 agosto 2028.
Da qui nasce l'equivoco. Il rinvio ha fatto titolo, e molti hanno letto "AI Act rimandato".
Non è così, per tre ragioni.
La prima: il rinvio riguarda una categoria specifica di sistemi. Gli obblighi di trasparenza restano applicabili dal 2 agosto 2026 — informare le persone quando interagiscono con un sistema di IA, segnalare i contenuti generati o manipolati artificialmente. L'unica concessione è tecnica: per i sistemi generativi già sul mercato UE prima del 2 agosto 2026, la marcatura degli output leggibile da macchina slitta al 2 dicembre 2026.
La seconda: l'Omnibus non ha solo rinviato, ha anche aggiunto. Dal 2 dicembre 2026 l'articolo 5 conterrà due nuovi divieti — la generazione di immagini intime non consensuali e di materiale pedopornografico — che ricadono nella fascia sanzionatoria più alta.
La terza: le sanzioni dell'articolo 99 erano già operative da un anno.
Le sanzioni, in numeri
L'articolo 99 dell'AI Act costruisce tre fasce.
| Violazione | Massimo |
|---|---|
| Pratiche di IA vietate (art. 5) | 35 milioni di euro o 7% del fatturato mondiale annuo |
| Altri obblighi del regolamento (fornitori, deployer, importatori, distributori) | 15 milioni o 3% |
| Informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti alle autorità | 7,5 milioni o 1% |
Si applica l'importo più alto tra i due. Per PMI e startup vale il criterio opposto: si applica il minore tra la cifra fissa e la percentuale. È una proporzionalità reale, ma non è un salvacondotto — il 3% del fatturato di uno studio associato o di una PMI resta una cifra che nessuno vuole scrivere in bilancio.
Ai fornitori di modelli per finalità generali si applica un canale separato: la Commissione europea può sanzionare fino a 15 milioni o il 3% (art. 101). Questo potere, a differenza degli altri, è diventato esercitabile solo il 2 agosto 2026: l'articolo 113 lo aveva espressamente escluso dalla scadenza del 2025.
Il rischio vero non è l'AI Act da solo
Qui arriva il punto che nella maggior parte degli articoli manca, e che invece è quello che conta.
Caricare il contratto di un cliente su un chatbot non è, di per sé, una violazione dell'AI Act. L'AI Act regola i sistemi di IA: come sono fatti, come vanno dichiarati, chi deve sapere cosa. Non è la norma che disciplina il trattamento dei dati personali.
Quella è il GDPR. Ed è lì che si aprono i problemi seri.
Quando incolli in un servizio cloud extra-UE il nome di un assistito, una perizia medica, un bilancio non depositato o il CV di un candidato, stai compiendo un trattamento di dati personali. Devi quindi avere:
- una base giuridica (art. 6, e per dati sanitari o giudiziari anche artt. 9-10);
- un accordo con il responsabile del trattamento che copra quel fornitore (art. 28);
- misure di sicurezza adeguate (art. 32);
- una disciplina valida per il trasferimento fuori dall'UE (artt. 44-49);
- l'informativa aggiornata e il registro dei trattamenti coerente.
Le sanzioni GDPR arrivano fino a 20 milioni di euro o il 4% del fatturato mondiale.
E non è teoria — anche se il caso più citato insegna qualcosa di diverso da come viene raccontato.
Con il provvedimento n. 755 del 2 novembre 2024, reso noto il 20 dicembre, il Garante italiano ha sanzionato OpenAI per 15 milioni di euro in relazione a ChatGPT. Con sentenza depositata il 18 marzo 2026 il Tribunale di Roma ha annullato il provvedimento. Non nel merito: per competenza. Dal febbraio 2024 OpenAI ha un unico stabilimento nell'Unione, in Irlanda, e sulle violazioni transfrontaliere decide l'autorità capofila irlandese attraverso lo sportello unico. Le contestazioni — base giuridica assente per l'addestramento, trasparenza carente, nessuna verifica dell'età — non sono state esaminate da alcun giudice: l'istruttoria prosegue in Irlanda. Nel maggio 2025 è arrivata invece una sanzione da 5 milioni a Luka Inc. per Replika, su contestazioni analoghe.
Se ne ricavano due cose, entrambe utili.
La prima: la questione è aperta, non chiusa a favore di nessuno. La seconda, che conta di più per chi legge: quelle decisioni riguardano i fornitori. Chi usa quei servizi con i dati dei propri clienti risponde in proprio, davanti alla propria autorità nazionale, senza sportello unico che lo protegga.
Il terzo strato, per i professionisti italiani, è la legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025. L'articolo 13 stabilisce due cose:
- L'IA può essere solo uno strumento di supporto. Non sostituisce il lavoro intellettuale, la valutazione critica e la responsabilità diretta del professionista.
- Le informazioni sui sistemi di IA utilizzati vanno comunicate al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, a tutela del rapporto fiduciario.
La norma non prescrive una forma. Gli ordini professionali, però, raccomandano concordemente di darla per iscritto e prima dell'incarico, integrando la lettera d'incarico, e di precisare il tipo di strumento e se opera in un sistema chiuso o online. Non perché lo imponga la legge, ma perché in caso di contestazione è l'unica versione che si riesce a dimostrare.
A tutto questo si aggiungono, per gli iscritti a un albo, il segreto professionale e le regole deontologiche. Che non hanno una soglia di fatturato: hanno un procedimento disciplinare.
Tre regimi che si sommano. Nessuno dei tre ammette come difesa "non sapevo che i dati uscissero".
Cosa succede davvero negli studi
Non è quasi mai una decisione consapevole. È un'abitudine che si forma in tre mesi.
Un collaboratore ha fretta. Incolla la bozza dell'atto nel chatbot per farsi rivedere la forma. Funziona, fa risparmiare quaranta minuti, e la volta dopo incolla il contratto intero — con nomi, indirizzi, importi. Nessuno gliel'ha vietato per iscritto. Nessuno gliel'ha spiegato.
Sei mesi dopo lo studio non sa più quali documenti sono usciti, quando, verso quale fornitore, e sotto quale account — spesso personale.
Questo è il punto fragile: non la sanzione in sé, ma l'impossibilità di ricostruire cosa è successo. Se arriva una richiesta di accesso, un reclamo o un'ispezione, la domanda è sempre la stessa: dimostra cosa hai fatto e perché era lecito. Uno studio che non sa rispondere ha già perso, prima ancora che si discuta di importi.
Cosa si può condividere — e cosa no
La regola pratica è una sola: prima di premere invio, chiediti se quel testo permette di risalire a una persona.
Non deve uscire senza schermatura:
- nomi, codici fiscali, indirizzi, recapiti di persone fisiche;
- dati sanitari, giudiziari, biometrici, sindacali o relativi a minori;
- corrispondenza col cliente coperta da segreto professionale;
- contratti, atti e perizie con le parti identificate;
- bilanci non depositati, dati finanziari riconducibili a un soggetto;
- CV, valutazioni e dati dei dipendenti o dei candidati;
- dati di terzi che il cliente ti ha affidato — dipendenti, controparti, fornitori.
Si può condividere con serenità:
- testi normativi, giurisprudenza pubblicata, prassi e circolari;
- schemi e clausole tipo, senza le parti;
- domande di metodo — come si struttura una clausola di manleva, quali voci compongono un rendiconto;
- documenti realmente anonimizzati, cioè privi degli elementi che permettono la re-identificazione;
- dati aggregati che non consentono di risalire a un singolo;
- informazioni già pubbliche: bilanci depositati, visure, atti di registro.
Attenzione a una trappola frequente: togliere il nome non basta. "Il socio di minoranza della cooperativa di trasporti di Serravalle che ha impugnato la delibera di marzo" identifica una persona con la stessa efficacia di un codice fiscale. L'anonimizzazione o è sistematica, o è un'illusione.
Sette cose da fare, in ordine
- Censire ciò che già si usa. Non chiedere "usiamo l'AI?". Chiedi a ognuno quali strumenti apre, con quale account e per quali documenti. Le risposte sorprendono quasi sempre.
- Scrivere una policy di una pagina. Strumenti ammessi, dati vietati, chi autorizza le eccezioni. Una pagina letta vale più di venti archiviate.
- Sostenere la formazione delle persone. Non è una buona pratica: è l'articolo 4 dell'AI Act, applicabile dal febbraio 2025 e riscritto dall'Omnibus. Nella versione oggi in vigore chiede a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno dell'alfabetizzazione sull'IA di chiunque usi i sistemi per loro conto, modulandole su competenze, contesto d'uso e persone coinvolte. Non impone più di garantire un livello specifico — resta però un obbligo, e ciò che non si documenta non si dimostra.
- Aggiornare l'informativa al cliente. Articolo 13 della legge 132/2025: chiara, semplice, esaustiva. Per iscritto e prima dell'incarico, come raccomandano gli ordini.
- Sistemare i contratti a monte. Nomina a responsabile del trattamento, garanzie sui trasferimenti extra-UE, verifica che il fornitore non usi i tuoi input per addestrare i propri modelli.
- Aggiornare registro e valutazioni. Il registro dei trattamenti deve includere l'uso dell'IA. Dove il trattamento è rischioso, serve una DPIA.
- Tenere traccia. Chi ha usato cosa, su quali dati, con quale esito. La conformità non è uno stato: è una prova che si deve poter esibire.
Nessuno di questi sette punti richiede un budget significativo. Richiede una decisione.
Il problema tecnico dietro il problema giuridico
Fin qui la parte legale. Ma c'è una ragione tecnica per cui questi obblighi risultano così faticosi da rispettare, e va detta chiaramente.
Gli strumenti di AI più capaci sono servizi cloud. Per usarli, il testo deve uscire dal computer. Da quel momento la conformità dipende da contratti, informative e clausole — cioè da carta che descrive un comportamento, non da un meccanismo che lo impedisce.
La scelta che è stata offerta finora al mercato era binaria: modelli potenti ma con i dati fuori, oppure dati al sicuro ma modelli meno capaci. La maggior parte dei professionisti ha scelto la potenza e ha smesso di farsi la domanda.
Non è una debolezza morale. È che nessuno ha messo lo scudo nel posto giusto — cioè prima dell'uscita dei dati, non dopo, in un contratto.
Podz.AI: il cloud senza i dati del cliente
È esattamente il problema che abbiamo affrontato con Podz.AI, la workstation AI personale costruita sul nostro framework DigiSense®.
Podz è una singola applicazione che si installa sul computer — Windows, macOS, Linux. Conversazioni e documenti restano lì, in una cartella che è tua, con database cifrato. Il cloud non è il comportamento predefinito: è una scelta, ogni volta.
Chi lavora usa un motore locale, privato, che funziona anche offline. Quando serve più capacità, si attiva il Motore Cloud con modelli di frontiera come Claude o GPT, usando la propria chiave: G&G non rivende il servizio e non si interpone tra te e il fornitore.
E qui entra l'Anonimizzatore, che è il punto della questione.
Prima che il testo esca dal computer, i dati personali vengono mascherati:
Sul tuo computer: Il sig. Mario Rossi, nato a Rimini il 3/4/1980, residente in via Garibaldi 12, dichiara di…
Quello che vede il fornitore cloud: Il sig. [NOME-1], nato a [CITTÀ-1] il [DATA-1], residente in [INDIRIZZO-1], dichiara di…
Nella risposta che leggi tu, i dati reali vengono ripristinati automaticamente. Il fornitore cloud non li ha mai visti.
Attorno a questo ci sono specialisti che si installano con un clic, come le app: Assistente Legale (legge contratti, evidenzia clausole a rischio, anonimizza), Ricercatore Web (risponde citando sempre le fonti, disponibile anche in versione interamente locale), Screening CV (maschera i dati identificativi prima della valutazione, così le candidature si giudicano sul merito — utile anche contro i bias).
Tu parli solo con Podz. È lui a coinvolgere lo specialista giusto e a mostrarti, in chat, chi ha lavorato e cosa è stato protetto.
Una precisazione che ci teniamo a fare, perché è la stessa che scriviamo sul sito di prodotto. L'anonimizzazione è una protezione forte, non una garanzia legale. Non esiste software che ti renda automaticamente conforme all'AI Act, al GDPR o alla legge 132/2025: la valutazione di conformità resta tua, e va fatta.
Quello che cambia è la sostanza. Un dato personale che non lascia il computer non è un trasferimento da giustificare, non è un rischio da mitigare per contratto, non è una riga che dovrai difendere davanti a un'Autorità. È un problema che non si è posto.
I documenti non vengono usati per addestrare alcun modello. Sono in una cartella tua: la copi ed è un backup, la sposti e ti porti dietro tutto. Podz è sviluppato in Europa. La prova è di 30 giorni, completa, al primo avvio.
Una considerazione finale
La domanda che sento più spesso è: possiamo usare l'AI con i dati dei clienti?
È la domanda sbagliata. Quella giusta è: dove finiscono i dati quando la usiamo?
Se la risposta è "non lo so", il problema non è l'AI Act. L'AI Act si limita a mettere un prezzo su una cosa che era già rischiosa prima.
Le scadenze sull'alto rischio sono state spostate al 2027 e al 2028. Il tempo per organizzarsi c'è. Ma è tempo per fare, non per aspettare — perché gli obblighi in materia di alfabetizzazione, quelli di trasparenza, le regole sui trattamenti e il dovere di informare il cliente sono già tutti operativi oggi.
Chi lavora con dati riservati non ha bisogno di meno intelligenza artificiale. Ha bisogno di intelligenza artificiale che non lo espone.
Fonti
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) — artt. 4, 5, 50, 99, 101, 113
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), in vigore dal 27 luglio 2026 — EUR-Lex
- Rinvio alto rischio (All. III → 2 dic 2027; prodotti regolamentati → 2 ago 2028) — Iusletter
- Obblighi dal 2 agosto 2026, riscrittura dell'art. 4, nuovi divieti e decorrenza dell'art. 101 — Altalex
- Art. 26 AI Act, obblighi dei deployer — AI Act Service Desk, Commissione europea
- Trasparenza dell'art. 50 e proroga della marcatura al 2 dicembre 2026 — Commissione europea, Shaping Europe's digital future
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 — testo dell'articolo; commento in Altalex
- Sanzione del Garante a OpenAI (provv. n. 755 del 2 novembre 2024, 15 M€) — Garante per la protezione dei dati personali; annullamento con sentenza del Tribunale di Roma depositata il 18 marzo 2026 — Altalex, Il Sole 24 Ore
- Sanzione del Garante a Luka Inc. per Replika (5 M€, 19 maggio 2025) — Garante per la protezione dei dati personali
- Podz.AI — funzionalità, Anonimizzatore, specialisti, FAQ — sito ufficiale
Questo articolo ha finalità informative e non costituisce parere legale. Per la valutazione del tuo caso specifico, rivolgiti a un professionista qualificato o al tuo ordine professionale.
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